2008-04-04 Avvenire - replica al dott. Ignazio Marino Stampa
Scritto da Giovanni   
Domenica 06 Aprile 2008 11:50

Mi scuso perché ho dovuto mettere alcune parole interamente in maiuscolo: in genere non mi piace farlo, perché sembrano parole “urlate”; credo però che, in questo caso, quelle parole debbano rimanere scritte così.

 

San Martino in Rio, 4 aprile 2008

 

Caro Direttore,

allora i temi etici esistono ancora in questa campagna elettorale: non si spiegherebbe altrimenti la lunga lettera di Ignazio Marino “chirurgo, presidente Comm. Sanità del Senato” in risposta a un semplice lettore di Avvenire.

Cosa scrive il dott. Marino nella lettera?

Espone il suo pensiero sulla sofferenza, sulla fine della vita, sulle cure palliative, eccetera, ma non dice nulla di come il suo pensiero viene tradotto nel disegno di legge 687 (ddl 687), che porta il suo nome come primo firmatario.

Dice che la sua proposta di legge non richiama “neanche lontanamente l’eutanasia”: questo è ovvio, nessuna proposta di legge sul testamento biologico ha il richiamo esplicito all’eutanasia.

E, nonostante ciò, è possibile realizzare un “testamento biologico di tipo eutanasico” oppure un “testamento biologico di tipo NON eutanasico”.

Il testamento biologico di tipo NON eutanasico deve prevedere CONTEMPORANEAMENTE i seguenti vincoli.

1) La decisione di redigere le “dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari” deve essere una libera scelta dell’interessato e non un obbligo di legge.

2) Le “dichiarazioni anticipate” devono contenere solo richieste lecite e legali, ossia le stesse richieste che un paziente potrebbe lecitamente e legalmente porre a un medico quando è ancora capace di intendere e di volere. (Il paziente, ad esempio, può chiedere al medico di tentare una terapia farmacologica al posto di un intervento chirurgico, può chiedere di essere curato in una casa protetta invece che a casa propria, ma non può chiedere al medico di somministrargli un farmaco dannoso o letale, oppure chiedergli di non essere più alimentato e idratato.)

3) Anche il fiduciario scelto dal paziente può rivolgere al medico solo richieste lecite e legali, e che rispettino pienamente le SOLE DICHIARAZIONI SCRITTE del paziente.

4) Davanti a un paziente in grado di intendere e di volere, il medico non è tenuto a eseguire pedestremente le richieste poste dal paziente stesso; così pure il medico, davanti alle dichiarazioni anticipate, dovrà tenerle in seria considerazione, ma non dovrà mai essere vincolato per legge a osservarle.

Questi 4 punti devono essere soddisfatti CONTEMPORANEAMENTE affinché una legge sul testamento biologico NON sia di tipo eutanasico. La spiegazione del “perché” travalica i limiti di una lettera, ma ognuno può comunque esercitarsi in una riflessione personale: dimentichiamo per un attimo le buone famiglie, i buoni medici, i buoni fiduciari, i buoni comitati etici, i buoni giudici; mettiamoci invece nei panni

-          di un nipote che vuole sbarazzarsi del nonno ingombrante,

-          del medico annoiato che non regge più i vecchi con cui ha a che fare

-          del fiduciario che ha carpito la fiducia del paziente

-          del comitato etico in lite perenne

-          del giudice ideologizzato.

Qualcuno dubita che esistano queste tipologie umane? Esistono, lo sappiamo tutti. Adesso immaginiamo di rimuovere uno qualunque dei 4 vincoli suddetti: il malvagio ha immediatamente campo libero.

Pensate ad esempio a un nonno malconcio, alle prese con un nipote malintenzionato, e seguito da un medico annoiato: se il testamento biologico fosse obbligatorio, per lui sarebbe finita.

Pensate al fiduciario malintenzionato che “ricorda perfettamente” che il paziente chiedeva di non essere più alimentato e idratato: chi può opporsi a lui? Il comitato etico litigioso? Il giudice ideologizzato?

Le proposte di legge servono per fare barriera contro i malvagi, non per gestire le buone intenzioni.

Il disegno di legge 687 che ha come primo firmatario Ignazio Marino accoglie TUTTI i 4 vincoli suddetti? Purtroppo, no.

Ad esempio prevede che il fiduciario tenga conto della volontà del paziente “nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità”, ossia chiede che si tenga conto di valori e convinzioni NON SCRITTE.

Inoltre “Le direttive… sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l’interessato aveva espressamente previsto…”. Il medico è quindi VINCOLATO alle direttive del paziente e al comitato etico, non è più libero di decidere in scienza e coscienza.

Nel ddl 687, anche se non c’è l’obbligo tassativo di redigere la dichiarazione anticipata, c’è però l’articolo 11 nel quale il Ministero disciplina le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno reso la dichiarazione sono sollecitati periodicamente a redigerla.

Secondo il ddl 687, nelle situazioni di contrasto tra i soggetti legittimati a esprimere il consenso, la decisione viene presa dal comitato etico, e in caso di impossibilità ad una decisione, questa è assunta dal giudice tutelare: il medico si troverà pertanto ingabbiato

-          dalle dichiarazioni scritte del paziente,

-          dai contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso,

-          dalle “notorie” convinzioni del paziente,

-          dal comitato etico che non delibera per contrasti interni,

-          dal giudice che, valutato il tutto, potrà, come si usa dire, “staccare la spina”.

Nel modulo di testamento biologico predisposto dall’associazione Exit – Italia (Associazione Italiana per il diritto ad una Morte Dignitosa) c’è scritto così: “Qualora non fossi più in grado di assumere cibo o bevande, rifiuto di essere sottoposto alla idratazione o alimentazione artificiale”.

Il ddl 687 è in grado di impedire questa eventuale richiesta eutanasica? Direi di no. Per impedirla ci vorrebbe come minimo (all’articolo 1, comma 1, punto b) la definizione esplicita che alimentazione e idratazione NON sono trattamenti sanitari.

Nella sua lettera il dott. Marino dice così: “Chi ha letto, anche distrattamente, la mia proposta… sa che non vi è alcun legame, neanche remoto, con l’eutanasia”.. Invito tutti a scaricare dal sito del dott. Marino il ddl 687, leggerlo e valutarlo. La parola “eutanasia” non c’è, come ovvio, nella sua proposta. Per il resto c’è tutta la fumosità e ambiguità sufficiente perché i malintenzionati attivino una rapida deriva eutanasica.

Quando, da giovani, organizzavamo giochi e tornei, stendevamo un regolamento (creato ovviamente secondo le nostre buone intenzioni, con lo scopo di offrire a tutti un sano divertimento) e poi ci mettevamo nei panni del concorrente più falso, più subdolo, più piantagrane che si potesse immaginare. Il regolamento evidenziava immediatamente le sue falle e veniva migliorato o cambiato.

Auguro al dott. Marino di riesaminare il ddl 687 mettendosi nei panni dei malintenzionati, senza illudersi che esista un mondo dove tutti sono buoni: guardando il ddl con occhi diversi, capirà che il suo testamento biologico è “di tipo eutanasico”, lo archivierà, e ne riscriverà uno diverso.

Un caro saluto.

Giovanni Lazzaretti